Danno e responsabilita’ da informazione al mercato finanziario

Lo studio si propone di verificare se sia individuabile un peculiare modo di atteggiarsi degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità civile nel momento in cui a questa si ricorra quale strumento di reazione alla diffusione di informazioni inesatte nel contesto del mercato finanziario e se, in ipotesi, esista la possibilità di configurare un regime di responsabilità idoneo a contemperare i vari interessi che in tale contesto si muovono. Altrimenti detto, l’indagine è volta a chiarire se ed in che termini, a proposito dell’informazione al mercato finanziario, si possa parlare di specialità, per un verso, del danno e, per altro verso, della fattispecie di responsabilità. In questa prospettiva, dopo aver inquadrato i rapporti tra mercato, informazione e fiducia al fine di chiarire gli interessi che vengono in gioco quando sia resa una informazione falsa o inesatta nel contesto in considerazione (Cap. I), una prima parte del discorso viene dedicata a verificare le peculiarità del danno da informazione al mercato finanziario sia rispetto al danno da informazione economica sia rispetto al danno da informazione al mercato tout court, curando di chiarire se si possa ricostruire come fattispecie unitaria ed omogenea e, eventualmente, se ed in che termini sia possibile individuare al suo interno diverse sub-fattispecie (Cap. II). Successivamente, prendendo le mosse dalla specialità della figura di danno, e segnatamente dalla peculiare impersonalità che la caratterizza, facendo perno su dati sistematici e su indici positivi tratti, per un verso, dall’ordinamento statunitense, da quello comunitario e dai principali ordinamenti europei e, per altro verso, dall¿ordinamento nazionale, riguardato alla luce sia del codice civile sia della legislazione di settore, viene delineato il profilo di una fattispecie unitaria e speciale di responsabilità da informazione al mercato finanziario. Infine, i risultati raggiunti in punto di specialità ed unità e della figura di danno e della fattispecie di responsabilità vengono verificati testandone l’applicabilità al caso in cui le informazioni dannose provengano dagli analisti finanziari, ossia dagli unici informatori del mercato finanziario per i quali, pur sussistendo uno statuto normativo ad hoc, anche in prospettiva, continuerà verosimilmente a difettare una specifica norma sulla responsabilità civile (Cap. IV). gg