Normativa per la frequenza del Ginnasio forense

Regolamento per la frequenza del Ginnasio forense

Il Decreto ministeriale rende obbligatoria la frequenza del Ginnasio forense

Regolamento Scuole forensi

 


 

Regolamento per la frequenza e la verifica del profitto del Ginnasio forense

Art. 1 – Organizzazione delle attività

  1. Il Direttore della Scuola sovraintende all’organizzazione di tutte le attività ed al coordinamento dei docenti, garantendo anche la tempestiva correzione degli elaborati delle esercitazioni

Art. 2 – Obbligo di frequenza

  1. Il discente ha l’obbligo della frequenza del Ginnasio forense per almeno diciotto mesi, articolato in tre moduli, per un totale di 57 lezioni (14 lezioni + 5 esercitazioni, 19 totali per modulo), e 228 ore di lezioni (76 per modulo).
  2. Ogni lezione ha la durata di quattro ore ed ogni settimana si tiene una lezione (giovedì pomeriggio). Le esercitazioni si svolgono il sabato mattina.
  3. Si considera frequentante, e potrà pertanto accedere alle verifiche intermedie e finali di profitto, colui che ha partecipato all’80% delle lezioni di ogni modulo

Art. 3 – Comportamento

  1. Il discente, durante la frequenza del Ginnasio forense ha l’obbligo di comportarsi con correttezza, dignità, lealtà e decoro nei confronti dei docenti e dei colleghi

Art. 4 – Sanzioni

  1. La violazione da parte del discente degli obblighi e dei doveri di cui al presente regolamento dovrà essere segnalata al Direttore della Scuola che potrà, previo parere obbligatorio di una commissione costituita dai Presidenti dei tre Ordini, prevedere le opportune misure e sanzioni.

Art. 5 – Verifica della frequenza

  1. Il discente potrà essere ammesso a partecipare alla lezione o alla esercitazione anche quando queste siano iniziate, ma non oltre quindici minuti dal loro inizio.
  2. La frequenza del discente alla singola lezione od esercitazione sarà verificata dal docente o dal tutor attraverso un verbale nel quale il praticante dovrà apporre la propria firma prima dell’ingresso in aula ed al termine della lezione.

Art. 6 – Verifica del profitto

  1. Al termine dei primi due moduli e alla conclusione del corso sono previste verifiche da parte delle Commissioni di valutazione di cui all’art. 7 del presente Regolamento.
  2. La verifica intermedia del profitto consiste in un test a risposta multipla, composto da ameno trenta domande su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel modulo oggetto di verifica e si considera superata in caso di risposta esatta di almeno due terzi delle domande.
  3. L’accesso alle verifiche intermedie è consentito solo a coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni.
  4. La verifica finale del corso di formazione consiste nella simulazione dell’esame di stato di cui all’art. 46 della legge professionale, dedicando almeno quattro ore alle prove scritte e trenta minuti alla prova orale.
  5. L’accesso alla verifica finale sarà unicamente consentito a coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni di ogni modulo ed abbia altresì superato le due verifiche intermedie, nonché abbia provveduto alla redazione di minimo 5 atti o pareri, che andranno scelti liberamente tra quelli proposti dai docenti in occasione delle lezioni.
  6. Per la valutazione di ciascuna prova scritta ogni componente della Commissione di cui all’art. 9 dispone di 10 punti di merito; per la valutazione della prova orale ciascun commissario dispone di 10 punti di merito per ogni materia oggetto del colloquio. La prova si intende superata se la somma complessiva dei punti attribuiti ammonta ad almeno la metà più uno dei punti disponibili.
  7. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio ai sensi della l. n. 247/2012.

Art. 7 – Commissioni di valutazione

  1. Presso ciascun Ordine è istituita una commissione di valutazione con il compito di accertare la frequenza con profitto degli iscritti al Ginnasio Forense.
  2. La commissione è composta da un numero minimo di tre componenti. Della commissione possono far parte, oltre ad avvocati iscritti all’Albo, magistrati anche a riposo, professori e ricercatori universitari di ruolo in materie giuridiche. Non possono in ogni caso essere componenti della Commissione coloro che hanno subito sanzioni disciplinari definitive.

Art. 8 – Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall’inizio dell’anno formativo 2016/2017 e ne sarà data pubblicità agli iscritti con mezzi idonei.

 

Regolamento Frequenza