Statuto

STATUTO DELLA “SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE GIORGIO AMBROSOLI”

Art. 1

Dando atto dell’Istituzione della “SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE GIORGIO AMBROSOLI” a fare data dal 29 giugno 2009, la stessa continua ad avere sede legale in Alessandria, Palazzo di Giustizia, Corso Crimea n. 81, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e sede didattica in Alessandria, Palazzo Borsalino, via Cavour n. 84, presso DiGSPES dell’Università del Piemonte Orientale.

La Segreteria ha sede in Alessandria, Corso Crimea n. 81, Palazzo di Giustizia, presso il Consiglio dell’Ordine di Alessandria.

Art. 2

Alla Scuola potranno aderire i Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Piemonte con preferenza per quei Consigli dalle cui circoscrizioni provengano gli iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale.

Art. 3

La Scuola organizza e predispone, le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale.

In particolare:

a) gli Ordini circondariali aderenti organizzano i corsi di formazione per l’accesso alla professione di Avvocato di cui all’art. 43 della legge professionale, per il tramite della Scuola Forense, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al citato art. 43 comma 2;

b) le attività di formazione continua gestite dai Consigli degli Ordini circondariali interessati, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale, possono essere organizzate e promosse dalla Scuola Forense;

c) con riferimento ai percorsi formativi finalizzati all’acquisizione del titolo di specialista, di cui all’art. 9, comma 3, della legge professionale, le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali coinvolti e i Dipartimenti di Giurisprudenza, possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole Forensi nell’organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all’art. 9 comma 1 della legge professionale.

Art. 4

La Scuola provvede alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell’offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

La Scuola provvede, altresì, alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonchè tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell’Avvocato. Nella scelta dei docenti, il Consiglio Direttivo valuta, sulla base dei curricula, i titoli, l’esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all’attività di formatore organizzati dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, nonchè eventuali pubblicazioni. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, gli incarichi saranno remunerati sulla base di criteri che il Consiglio di Amministrazione stabilirà all’inizio di ciascun anno.

Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell’offerta formativa, la Scuola può organizzare corsi con modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

La Scuola può provvedere al conferimento di borse di studio in favore degli allievi più meritevoli privi di mezzi.

In particolare:

la Scuola, nell’ambito delle competenze indicate, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare, nonchè delle linee guida della Scuola Superiore dell’Avvocatura:

a) organizza e gestisce corsi per la formazione e la preparazione degli aspiranti Avvocati;

b) sviluppa le qualità tecniche e pratiche degli aspiranti Avvocati, attraverso prove pratiche, simulazioni processuali, esperienze dirette presso i Tribunali locali, per assicurare un efficace completamento della formazione teorica dei discenti, anche mediante documentazione informatica; cura altresì l’orientamento pratico e casistico mediante l’insegnamento del linguaggio giuridico, la tecnica di ricerca, la redazione degli atti giudiziari e dei pareri stragiudiziali, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi;

c) rilascia certificati ed attestazioni di frequenza dei corsi;

d) svolge attività di aggiornamento per gli iscritti all’Albo, attraverso seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni, laboratori linguistici;

e) cura i percorsi formativi e professionali necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione.

Art. 5

Sono organi della Scuola Forense:

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Direttore della Scuola;

c) il Comitato Scientifico.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola Forense, cura la programmazione e il coordinamento dell’attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo sarà composto:

a) dal Presidente pro-tempore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria (o da un suo delegato) che assumerà anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo e dal

Presidente del Consiglio dell’Ordine di Vercelli (o da un suo delegato) e dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di Novara (o da un suo delegato). In caso di adesione successiva di altri Consigli dell’Ordine, il Consiglio Direttivo sarà composto dal Presidente dell’Ordine di Alessandria pro tempore e da altri due Presidenti degli Ordini aderenti. Ove fossero più di due, i Presidenti, a rotazione, ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo, entreranno nel Consiglio stesso talchè questo sia sempre composto da tre Presidenti (o delegati) degli Ordini;

b) da due rappresentanti nominati dal DiGSPES dell’Università del Piemonte Orientale e tra tali due rappresentanti sarà nominato il Vice Presidente Vicario del Consiglio Direttivo. Alle sedute del Consiglio deve essere convocato e partecipa con diritto di voto il Coordinatore del Comitato Scientifico o un membro del Comitato da lui delegato. I membri del Consiglio decadono dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate consecutive. In caso di assenze giustificate, spetta al Consiglio valutarne le cause.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per la stessa durata prevista per i membri dei Consigli dell’Ordine aderenti.

Art. 7

La carica di Direttore della Scuola è attribuita al Coordinatore del Comitato Scientifico, designato dal DiGSPES dell’Università del Piemonte Orientale.

Il Direttore è componente di diritto del Consiglio Direttivo, formula proposte al Consiglio stesso e ne attua le deliberazioni.

Art. 8

I componenti del Comitato Scientifico, sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza.

Il Comitato Scientifico è composto da dodici membri, sei designati dai DiGSPES dell’Università del Piemonte Orientale e due da ciascun Consiglio dell’Ordine aderente.

Ogni membro del Comitato ha facoltà di delega che può essere conferita per una specifica riunione, fermo restando quanto infra previsto in Ordine alle assenze.

Il Direttore della Scuola, con funzioni anche di Coordinatore, presiede di diritto il Comitato Scientifico.

La carica di componente del Consiglio Direttivo non è incompatibile con la carica di componente del Comitato Scientifico. In caso di adesione di nuovi Ordini, la composizione del Comitato Scientifico viene integrata da un numero di Avvocati, docenti ed esperti rispettivamente pari al numero dei nuovi aderenti.

I componenti il Comitato decadono dalla funzione in caso di tre assenze ingiustificate consecutive. In caso di assenze giustificate, spetta al Consiglio valutarne le cause.

Al Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, altri membri designati dai Consigli dell’Ordine e dal DiGSPES.

La durata dell’incarico di componente del Comitato è pari a quella prevista per il Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per la stessa durata prevista per i membri dei Consigli dell’Ordine aderenti.

Art. 9

La Scuola è dotata di risorse economiche adeguate al fine di garantire un’offerta formativa completa e competitiva, è dotata di un proprio fondo costituito da finanziamenti provenienti dai Consigli dell’Ordine aderenti, da altri Enti pubblici e/o privati, dalle quote di iscrizione alla Scuola e da ogni altra acquisizione per sovvenzioni, lasciti o donazioni, destinati esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno carattere lucrativo.

I costi di funzionamento della Scuola sono ripartiti in base al numero degli iscritti agli Ordini aderenti e i relativi importi devono essere corrisposti su richiesta del Consiglio Direttivo.

Gli Ordini possono sostenere la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative, personale, locali, biblioteche e risorse informatiche.

Art. 10

Alla Scuola è fatto:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Art. 11

Le modifiche dello Statuto della Scuola sono approvate a maggioranza assoluta.

Le proposte possono essere presentate dai singoli Consiglieri e da almenno quattro componenti del Comitato Scientifico.

In ogni caso, il presente Statuto verrà adeguato alle normative che saranno ritenute applicabili, anche in base alle direttive della Scuola Superiore dell’Avvocatura e/o del Consiglio Nazionale Forense, nonchè a quelle che eventualmente verranno emanate in materia.